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Accorpamento Fusione

Fusione immobiliare, Accorpamento unità immobiliare, Fusione immobiliare di due o più unità.

La situazione prima delle opere mostra due o più immobili indipendenti, accatastati ognuno con il proprio subalterno, di un qualsiasi edificio,palazzina,condominio.

Il singolo cliente secondo necessità personali può richiederci la prestazione professionale per la Fusione immobiliare (accorpamento di due o più unità immobiliari adiacenti) al fine di trasformarle in un unico appartamento di grandi dimensioni, adatto alla vita di una famiglia di più persone.

La fusione immobiliare può rendersi utile anche per ampliare un negozio,un ufficio, un bar o qualsiasi altra unità immobiliare.

Cosa importante logicamente è che tali unità immobiliari siano intestastate allo stesso proprietario, in caso contrario occorrerà prima acquistare la proprietà che si vuole fondere (atto presso un notaio).

La fusione immobiliare accorpamento tra unità immobiliari può essere attuato previa presentazione di una Scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), a seconda del regolamento comunale e regionale.

Al termine dei lavori è comunque necessario provvedere all'Accatastamento in Variazione, con la soppressione dei subalterni identificativi delle unità immobiliari preesistenti e la definizione di un nuovo subalterno per il nuovo immobile risultato dall'accorpamento.

Con la comunicazione di fine lavori (ai seinsi della L.R. 8/2005) dovrà essere presentata all'ufficio tecnico di competenza anche la scheda dell'impresa ovvero DURC e copia della dichiarazione relativa alla tassa rifiuti e all'IMU presentata all'ufficio tributi del comune di competenza.

Inoltre occorrerà presentare una nuova Richiesta di Agibilità dell'immobile secondo la vigente normativa d.p.r. testo unico dell'edilizia n. 380/2001 Art. 24,25. allegando tutta la documentazione necessaria.

La fusione (accorpamento immobiliare) può essere anche senza opere ma nella maggior parte dei casi, occorrerà ad esempio demolire una muratura, creare un'apertura su muratura,ripristinare gli impianti mettendoli a norma,etc. etc. oppure miscelata ad altri casi di fusione,accorpamento dell'unità immobiliare con mutamento, cambio di destinazione d'uso.

Se le opere ricadono in sicurezza cantieri il committente o (responsabile dei lavori) dovrà nominare ove previsto il Coordinatore per la progettazione e/o esecuzione delle opere, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i..

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