Cambio di destinazione d'uso di un immobile
Adempimenti necessari per ottenere il cambio di destinazione d'uso del vostro immobile.
Si definisce destinazione d’uso di un immobile il complesso delle modalità d' intenzione di utilizzo dei singoli beni . Ci sono svariati tipi di destinazioni d’uso di un immobile: residenziale, commerciale,industriale,agricola.
E’ consueto trovarsi di fronte alla possibilità, o alla indispensabilità, di dover trasformare la destinazione d’uso per la quale un determinato immobile è stata progettato, realizzato ed utilizzato nel tempo. Può essere il caso, ad esempio, della trasformazione di un garage, in abitazione. Oppure si può decidere di trasformare un immobile al piano terra usato come appartamento, in locale commerciale, per ufficio o uso negozio, etc. destinazione più adatta alle necessità di utilizzo.
Per prima cosa, è necessario verificare che il vigente Piano Regolatore Generale e le N.T.A. (Norme tecniche di attuazione) del proprio comune di competenza preveda il cambio di destinazione d'uso nella zona oggetto d’intervento. In secondo luogo, bisogna differenziare il caso in cui, per il cambio di destinazione d'uso dell'immobile, sarà necessario realizzare delle opere edilizie e il caso in cui invece rimarranno invariate le stesse partizioni e caratteristiche interne (cambio di destinazione d'uso senza opere)
Per poter procedere alla realizzazione del cambio di destinazione d’uso dell' immobile, è indispensabile richiedere i titoli autorizzativi.
Nel caso in cui il cambiamento d’uso dell'immobile sia semplicemente funzionale e non comporta variazione degli standard urbanistici quindi, in assenza di discipline regionali, è possibile ottenerlo mediante presentazione di una Scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), mentre se comportante mutamento degli standard urbanistici occorrerà presentare un Permesso di Costruire.
Nel caso in cui il cambio di destinazione d'uso dell'immobile venga realizzato con opere edilizie all’interno di una categoria omogenea fuori dai centri storici è possibile ottenerlo mediante presentazione di una Scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), mentre se avviene tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico e all’interno di una categoria omogenea all’interno dei centri storici occorrerà presentare un Permesso di Costruire.
In ciascuno dei casi il cambiamento potrebbe essere oneroso, cioè necessiterà del pagamento di un contributo per gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed inoltre al pagamento del costo di costruzione se vengono realizzate delle opere interne. Ma, a questo proposito, l’obbligo cambia in base alla normativa regionale.
In alcuni regolamenti condominiali contengono prescrizioni che vietano specifiche destinazioni d’uso. Quindi, in certi casi, non sarà sufficiente che gli strumenti urbanistici consentano questo tipo di intervento, ma andrà preventivamente richiesto il parere dell’assemblea condominiale.
Al termine dei lavori di cambio di destinazione d'uso dell'immobile è comunque necessario provvedere alla 'variazione di accatastamento dell'immobile, in quanto, modificando la categoria edilizia, cambieranno anche la rendita catastale e i relativi parametri per il calcolo della rendita (IMU).
Infine, prima di passare al nuovo utilizzo dell’immobile, bisognerà richiedere al Comune il Certificato di agibilità, allegando i permessi ottenuti, la dichiarazione di variazione catastale e tutta la rimanente documentazione necessaria.
Con la comunicazione di fine lavori (ai seinsi della L.R. 8/2005) dovrà essere presentata all'ufficio tecnico di competenza anche la scheda dell'impresa ovvero DURC e copia della dichiarazione relativa alla tassa rifiuti e all'IMU oresentata all'ufficio tributi del comune di competenza.
Se nel cambio di destinazione d'uso dell'immobile eseguite opere che ricadono in sicurezza cantieri il committente o (responsabile dei lavori) dovrà nominare ove previsto il Coordinatore per la progettazione e/o esecuzione delle opere, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i..
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