Ristrutturazione edilizia,detrazione fiscale,iva agevolata.
Adempimenti necessari per la realizzazione della ristrutturazione edilizia, informazioni detrazione fiscale e iva agevolata.
Le opere di ristrutturazione edilizia: ricadono nella legislazione di riferimento (art.10, comma 1, lett. c) e art. 22, comma 3, lett. a) del D.p.r. n. 380/2001:
1)interventi che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso:
2)interventi edilizi di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 380/’01, rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.
Per eseguire opere che ricadono in ristrutturazione edilizia occorre presentare presso il comune di competenza un Permesso di Costruire. In alternativa al permesso di costruire SuperD.i.a. (nel rispetto delle condizioni indicate nell’art. 22, c. 3/a D.p.r. n. 380/2001)
La detrazione fiscale è una agevolazione che consiste nella sottrazione di un importo dall'imposta lorda per determinare l'imposta netta. La detrazione fiscale è prevista dalla legge per consentire la sottrazione quindi di determinate spese dall'imposta lorda. Per eseguire la detrazione fiscale le opere di ristrutturazione edilizia viene in aiuto anche la normativa nazionale, che propone vari tipi di detrazione fiscale per interventi sul patrimonio edilizio esistente, del 36% per interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione (dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 l'aliquota è del 50%) e del 55% per interventi migliorativi dell’efficienza energetica. La possibilità di detrazione fiscale dalla dichiarazione dei redditi delle spese sostenute è concreta qualora vengono soddisfatte le procedure e gli adempimenti burocratici previsti.Secondo quanto disposto dal Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, i contribuenti che intendono usufruire della detrazione fiscale del 50% (ex 36%), non dovranno più inviare al Centro operativo dell’Agenzia delle Entrate la comunicazione preventiva di inizio lavori. Per la destrazione fiscale occorrerà conservare dal contribuente e esibire in caso di controllo tutta la documentazione.
Il regime agevolato (iva agevolata) per i lavori di ristrutturazione edilizia prevede l’applicazione dell’Iva ridotta al 10% (iva agevolata) per le prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, realizzati su immobili residenziali. Con una dichiarazione che i lavori eseguiti sull'immobile sito in rientrano tra gli interventi di "ristrutturazione edilizia" di cui all'articolo 31, lettera d) della legge 457/78ì, si può chiedere l'applicazione dell'aliquota del 10% (iva agevolata) sui corrispettivi delle forniture e dei servizi. I soggetti interessati alla detrazione fiscale devono inviare all’Azienda sanitaria locale competente per territorio una comunicazione di inizio lavori. La comunicazione di detrazione fiscale non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla Asl.
Non si può applicare l’Iva agevolata al 10%:
- ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori
- ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente
- alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio
- alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con Iva al 20% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva agevolata al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.
Per l’applicazione dell’iva agevolata al 10%, non è necessario alcun adempimento specifico. L’iva agevolata del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, ossia di quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (, porte, infissi esterni, sanitari,etc). L’iva agevolata spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.
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