Redazione del PIMUS
La redazione del Pimus (Piano di Montaggio Uso e Smontaggio del Ponteggio) è previsto dall'articolo 134 del Decreto Legislativo 81/08 che recita: nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia della documentazione di cui al comma 6 dell'articolo 131 e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio Pimus, in caso di lavori in quota, i cui contenuti sono riportati nell'allegato XXII del presente Titolo. Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito riportate sul disegno, devono restare nell'ambito dello schema-tipo che ha giustificato l'esenzione dell'obbligo del calcolo.
L'Allegato XXII indica i contenuti minimi del Pimus (Piano di Montaggio Uso e Smontaggio del Ponteggio). Al punto 3 è prevista, l'identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio.
La nomina del preposto quindi dovrà essere indicata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC, riportando le generalità, anche degli altri componenti della squadra. Dovranno essere almeno tre per essere in grado di compiere tutte le funzioni della sicurezza e il preposto può essere uno dei tre lavoratori.
Lo studio supporterà l'impresa esecutrice nella redazione del Pimus Piano di Montaggio Uso e Smontaggio del Ponteggio, oltre alla documentazione necessaria per la gestione della sicurezza in cantiere.